Termine di presentazione della dichiarazione di successione
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso, però esistono delle deroghe speciali che possono modificare tale scadenza, e sono:
a) nel caso in cui venga nominato un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario:
i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso:
i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente:
i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
d) a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
e) nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
f) nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
g) nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
h) nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
i) nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
N.B. In caso di dichiarazione omessa si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro; se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell’imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.
Fonte: Agenzia delle Entrate
a) nel caso in cui venga nominato un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario:
i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso:
i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente:
i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
d) a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
e) nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
f) nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
g) nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
h) nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
i) nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
N.B. In caso di dichiarazione omessa si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro; se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell’imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.
Fonte: Agenzia delle Entrate