Quando conviene rinunciare all'eredità?

 Chi può rinunciare all'eredità ?

Chiunque sia chiamato all'eredità può decidere se accettarla o meno, questo per garantire all'erede la facoltà insindacabile di ricevere o meno una eredità.

La rinuncia all'eredità è l'atto scritto con il quale si dichiara la propria volontà a tale rinuncia che viene redatta davanti ad un notaio in tutto il territorio nazionale o dal Cancelliere del Tribunale del circondario dell'ultima residenza del defunto.

Tale rinuncia è revocabile in qualsiasi momento solo se i beni caduti in successione non sono già stati trasferiti, in modo da salvaguardare eventuali compratori.

  Intro Qual è la procedura di rinuncia all'eredità?

 La procedura di rinuncia all’ eredità inizia con una dichiarazione inoltrata al notaio o al cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni e non ha effetto se non e' osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).

La dichiarazione di rinuncia non può contenere :

- condizione (ad esempio non può essere fatta una rinuncia a patto che gli altri mi accudiscano ecc..)

- limitazione (non si può rinunciare a parte dell'eredità)

- termine (non si può dare un termine a certa data alla rinuncia)

le tre condizioni sopra menzionate sono a pena di nullità della rinuncia.

Invece se la rinuncia contiene indicazioni su corrispettivi percepiti o devoluzione a specifico erede questa comporta ad un effetto contrario, cioè in automatico si accetta l'eredità.

Ad esempio se dichiaro di rinunciare all'eredità dietro il pagamento di una somma di denaro o dichiaro di voler rinunciare l'eredità della sola quota spettante ad un erede, questo ha un effetto inverso.

 

 Devoluzione dei beni e impugnazione della rinuncia

I beni che fanno parte dell'attivo ereditario, in presenza di un rinunciatario vengono distribuiti:

 Se è successione legittima l'eredità spettante al rinunciatario accresce la quota di eredità spettante agli altri eredi. E' importante fare una precisazione però, poichè vige sempre la rappresentazione, anche i discendenti legittimi o naturali del rinunciante sono chiamati a succedere all'eredità. In pratica, se chi rinuncia ha figli, questi per il principio di rappresentazione diventano in automatico eredi per la quota che sarebbe spettata al padre. A sua volta, anche loro possono rinunciare all'eredità.

Le cose si complicano se si hanno figli interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’ eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. E di solito i giudici tutelari non autorizzano tali rinunce se non hanno validi motivi.

In breve:

  • Se il rinunciante ha discendenti, questi per rappresentazione hanno la facoltà di accettare l'eredità del genitore;

  • Se il rinunciante non ha discendenti, o questi ultimi non vogliono accettare l'eredità, ma ha ascendenti, allora la quota si devolve agli ascendenti;

  • Se il rinunciante non ha discendenti o ascendenti, ma vi sono altri eredi che succedono con lui, la sua quota si distribuisce agli altri eredi;

  • Se il rinunciante non ha discendenti o ascendenti e non ci sono altri coeredi, l'eredità si devolve agli altri eredi per gradi di parentela successivi, come se lui non ci fosse;

Se è successione testamentaria l'eredità spettante al rinunciatario accresce la quota di eredità spettante agli altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione, se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

In breve:

  • Se il testatore ha disposto una sostituzione ordinaria, l'eredità di devolve all'erede chiamato a sostituire il primo rinunciante;

  • Se il rinunciante ha discendenti, questi per rappresentazione hanno la facoltà di accettare l'eredità del genitore;

  • Se il rinunciante non ha discendenti, ma vi sono altri eredi che succedono con lui, la sua quota si distribuisce agli altri eredi testamentari;

  • Se il rinunciante non ha discendenti e non ci sono altri eredi testamentari, l'eredità si devolve per legge;

 

 Quanto costa rinunciare all'eredità?

Come abbiamo detto prima possiamo scegliere se effettuare la rinuncia da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale, pertanto, se ci affidiamo ad un notaio abbiamo le spese fisse di 200,00 € più due marche da bollo, più il compenso richiesto dal notaio che in genere si attesta attorno ai 400,00€ (dipende dalla complessità);

Invece se ci rivolgiamo al Cancelliere del Tribunale le spese si riducono di molto in quanto dobbiamo pagare le sole spese fisse di 200,00€, più 2 marche da bollo, più i diritti di copia che sono variabili a seconda dell'urgenza o meno e dal numero di pagine di cui è composto l'atto (in genere sui 30,00€ - 40,00€)

 

Norme  Normativa di riferimento

Vediamo un pò cosa dice il Codice Civile a riguardo alla rinunzia all'eredità. (stralcio artt. dal C.C.)


Codice civile: Capo VII - Della rinunzia all'eredità

 Art. 519. Dichiarazione di rinunzia.

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

 Art. 520. Rinunzia condizionata, a termine o parziale.

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

 Art. 521. Retroattività della rinunzia.

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

 Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523. Devoluzione nelle successioni testamentarie.

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

 Art. 524. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

 Art. 525. Revoca della rinunzia.

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

 Art. 526. Impugnazione per violenza o dolo.

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

 Art. 527. Sottrazione di beni ereditari.

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia.