La voltura per riunione di usufrutto paga le sanzioni per tardiva presentazione?

Una delle domande più frequenti che ci viene posta quando veniamo contattati per la redazione di una voltura catastale è se la stessa è soggetta a sanzione.
Vediamo un pò in generale quanto viene applicata e quando invece si è esentati dal pagamento.

La sanzione amministrativa per tardiva presentazione della voltura catastale viene irrogata al contribuente se presenta la voltura catastale dopo i 30 giorni dalla registrazione dell'atto che ne obbliga l'aggiornamento nella banca dati catastale.

Le riunioni di usufrutto, nella maggior parte dei casi vengono fatte al primo controllo del commercialista o CAF che richiede una visura aggiornata, quindi il primo dubbio che assale il contribuente è se si devono pagare pure le sanzioni.

Essendo la riunione di usufrutto mortis causa, una procedura di aggiornamento della banca dati catastale in assenza di un atto registrato, infatti l'evento che ne obbliga la variazione è la morte dell'usufruttuario, non paga le sanzioni previste per le altre volture.
Quindi possiamo dire tranquillamente che le volture per riunione di usufrutto o per riunione del diritto di abitazione non pagano le sanzioni per tardiva presentazione.

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