Cosa si può detrarre dall'imposta di successione?

Le passività deducibili sono costituite:
  • dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
  • Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, (MOD. 237) sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5). I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario. In presenza di una passività che grava su più beni compilare tanti righi quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell’attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. I debiti relativi al defunto e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto. In assenza di una specifica determinazione le quote si considerano uguali tra tutte le parti.
  • dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
  • dalle spese funerarie risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro (già 2.000.000 lire).
Fonte: agenzia delle entrate