Chi deve pagare le imposte di successione e le modalità per farlo

I SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO
Gli eredi e i chiamati all’eredità, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono solidalmente delle somme dovute (da loro e dai legatari).
Il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria.
I legatari sono, invece, obbligati solo al pagamento delle somme relative al loro legato.

QUALI TRIBUTI BISOGNA PAGARE
Se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, per le formalità ipotecarie, calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (pagamento in “autoliquidazione”) - quadro EF.
Le imposte ipotecarie e catastali, salvo eccezioni, sono dovute in misura proporzionale al valore dell’immobile o dei diritti reali sugli stessi.
L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
Il pagamento dei tributi dovuti per la voltura deve essere effettuato, all’atto della presentazione della dichiarazione di successione, salvo nei seguenti casi:
• immobili ubicati in territori ove vige il sistema del Libro fondiario;
• volture relative ad eredità giacente/eredità amministrata (cod. carica 5 e 6);
• volture relative ad eredità conferite in tutto o in parte a un Trust (cod. carica 9);
• volture riguardanti “Oneri reali”;
• se non si vuole dar corso alla voltura automatica (relativa casella barrata nel frontespizio).

In questi casi, la domanda di volture deve essere presentata sui tradizionali supporti (cartacei o informatici) ed il pagamento dei relativi tributi deve essere effettuato, al momento della presentazione della domanda, direttamente agli uffici che eseguono tali adempimenti.

Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:
1) Se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
2) Se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
3) Se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione, utilizzando il modello F24 oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.

Elenco banche convenzionate

Elenco codici tributo (vedere quelli relativi a successione)

Fonte: Tratto da "Fascicolo 1, Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" Agenzia delle entrate.