Agevolazioni fiscali Prima casa e pertinenze in successione

PRIMA CASA COD. P E Z - PERTINENZA COD. X O Y
Ai trasferimenti del diritto di proprietà o di diritti immobiliari relativi a case di abitazione con categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, derivanti da successioni, sono applicate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa (200 € per ciascuna), quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della “prima abitazione”.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquisito in successione, oltre a dover essere una casa di abitazione con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, deve essere:
1) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione;
2) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) svolge la propria attività (qualora diverso dalla residenza);
3) ubicato nel territorio del Comune in cui in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se il beneficiario (erede/legatario) si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro;
4) “prima casa” sul territorio italiano, se il beneficiario è un cittadino italiano emigrato all’estero o appartiene al personale in servizio permanente delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e/o civile.
Tali requisiti sono alternativi tra loro.

Inoltre il beneficiario ovvero, in caso di più beneficiari, almeno uno di essi:
1) non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile acquisito;
2) non deve essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa acquisita da lui stesso o dal coniuge con le agevolazioni ‘prima casa’, salvo che non si impegni a trasferirla entro un anno dal decesso.
A pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG), salvo il caso in cui questa venga resa utilizzando il quadro EH in quanto il richiedente corrisponde con il dichiarante.

N.B. I beneficiari non possono cedere, a titolo oneroso o gratuito, gli immobili per cui si usufruisce dell’agevolazione “prima casa” prima dei cinque anni successivi all’apertura della successione, altrimenti si decade dal beneficio richiesto. Tuttavia, la decadenza dal beneficio non si verifica qualora il richiedente proceda al riacquisto di un’altra unità immobiliare, da destinare ad abitazione principale, entro 1 anno dalla cessione.
Nel caso in cui il richiedente sia già nella titolarità di altro immobile acquisito con i benefici “ prima casa”, potrà richiedere l’agevolazione sull’immobile caduto in successione qualora si impegni a trasferire l’abitazione preposseduta entro 1 anno dall’apertura della successione (impegnativa da allegare tramite quadro EG se il richiedente l’agevolazione è un soggetto diverso dal dichiarante).

L’agevolazione, viene applicata sul bene indicato come “Prima casa” al quale possono essere collegate fino a 3 pertinenze (cod. X).
Sono ricomprese tra le suddette pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Le agevolazioni ‘prima casa’, sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi in cui oggetto della successione sono abitazioni contigue (cod. Z), destinate a costituire un’unica unità abitativa, oppure se oggetto di successione è un immobile ad uso abitativo contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici ‘prima casa’, sempreché entrambe costituiscano un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso occorre rendere sempre
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla dichiarazione di successione, per i cui contenuti si rinvia a quanto indicato nella specifica parte delle istruzioni per la compilazione del quadro EG.

Per poter fruire dell’agevolazione contraddistinta dal cod. Z, l’immobile risultante dalla riunione delle suddette unità immobiliari dovrà essere una casa di abitazione accatastata, ricorrendone i presupposti, nelle categorie che possono beneficiare dell’agevolazione, con esclusione, dunque, delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il richiedente l’agevolazione ha l’obbligo di unire catastalmente gli immobili contigui entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, impegnandosi in tal senso rendendo specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegazione tramite quadro EG se resa da un soggetto diverso dal dichiarante).

Se oggetto dell’agevolazione è un immobile che viene destinato a pertinenza relativa ad una “prima casa” già nella titolarità del richiedente (codice Y), occorre sempre allegare (quadro EG) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo quanto specificato nelle istruzioni alla compilazione della sezione devoluzione relativamente alle agevolazioni/riduzioni.
Se a causa di un evento sopravvenuto (ad esempio un evento sismico) il beneficiario dell’eredità, al momento dell’apertura della successione, si trova in una ipotesi di inidoneità oggettiva (inagibilità) all’utilizzo abitativo dell’immobile posseduto per il quale ha già usufruito dell’agevolazione “prima casa”, può richiedere di usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” sull’immobile ad uso abitativo caduto in successione, rendendo le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio (quadro EH se è il dichiarante). La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti in cui viene specificato che l’immobile non può più essere utilizzato per la sua funzione abitativa. Relativamente a tale certificazione occorre rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione (quadro EG) anche se è il dichiarante a renderla.

Fonte: Tratto da "Fascicolo 1, Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" Agenzia delle entrate.