Agevolazioni fiscali per prosequio aziendale in Successione

TERRENI AGRICOLI “COMPENDIO UNICO” IN ZONE MONTANE COD. C
Rientrano in tale codifica i terreni agricoli in zone montane trasferiti a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali che si impegnano a costituire un “compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell’acquisto. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati, altrimenti ne decade l’agevolazione.
Analogamente, viene meno l’agevolazione, se il compendio non è interamente compreso nella quota di uno o più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. Le stesse regole si applicano anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Per fruire dell’agevolazione occorre presentare una attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.
In questi casi tali beni sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo.

AZIENDE O RAMI DI ESSE, QUOTE SOCIALI ED AZIONI FACENTI PARTE DELL’ATTIVO EREDITARIO COD. D
Rientrano in tale codifica i trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, effettuati in favore del coniuge e dei discendenti del defunto, a condizione che i beneficiari proseguano o detengano il controllo dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione (Quadro EG) o presentando una dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, D. lgs 346/1990 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1) del c.c.
Pertanto, tale ultimo requisito non si applica per le quote di società di persone. In questi casi tali trasferimenti non sono soggetti ad imposta di successione e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre le sanzioni e gli interessi di mora.
Si precisa che il patto di famiglia è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
L’ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

TERRENI AGRICOLI “COMPENDIO UNICO” GENERALE COD. E
Rientrano in tale codifica i terreni agricoli trasferiti a coloro che si impegnano a costituire un “compendio unico” ed a coltivarlo o condurlo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione.
Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati. Questo vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari.
L’attestazione da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.
In questi casi tali beni sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo.
Le stesse regole ed agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in “maso chiuso”, laddove il beneficiario si impegni a condurlo direttamente per dieci anni. Stanti le particolari disposizioni vigenti per la successione di un “maso chiuso”, quale “successione separata” che si apre parallelamente a quella disciplinata dal codice civile, in mancanza di testamento ed in presenza di accordo tra i beneficiari della successione o di specifica designazione dell’assuntore, la dichiarazione deve essere compilata alla stregua di una successione testamentaria con testamento estero. Pertanto occorre barrare il campo “devoluzione per testamento” e “testamento estero” presenti sul frontespizio, compilare la sezione “devoluzione” relativa al “maso chiuso”, quindi allegare (quadro EG) l’accordo tra le parti o la disposizione di assegnazione al posto del testamento e la suddetta dichiarazione sostitutiva qualora a richiedere l’ agevolazione non sia il dichiarante.

TERRENI/AZIENDE AGRICOLE DEVOLUTE A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI COD. G
Rientrano in tale codifica i beni che costituiscono l’azienda agricola e che siano ad essa strumentali, anche se condotta in forma di società di persone, trasferiti, con la presentazione della dichiarazione di successione, ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado del defunto (quindi a soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado con il defunto), che non hanno ancora compiuto 40 anni di età al momento dell’apertura della successione, a condizione che:
• diventino coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale entro 24 mesi dal trasferimento dei beni e che si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni;
• siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento.
In questi casi tali soggetti dovranno continuare a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni.
Pertanto, la mancanza di tutte le suddette condizioni, necessarie ad ottenere l’agevolazione, comporta la decadenza dal regime agevolato, il recupero dei tributi dovuti nonché il pagamento dei relativi interessi di mora.
È considerato imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate “imprenditori agricoli professionali” qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative: almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Si considerano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole.
In questi casi i beni costituenti azienda agricola sono esenti da imposta di successione, imposta catastale e di bollo mentre l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa.
Possono godere del regime agevolato anche le costruzioni rurali sempreché strumentalmente funzionali alle necessità del fondo rustico e trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali.
L’ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

Fonte: Tratto da "Fascicolo 1, Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" Agenzia delle entrate.