Agevolazioni fiscali per immobili con condizioni particolari

BENI CULTURALI COD. A
Rientrano in tale codifica i beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all’apertura della successione, per i quali sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
L’erede o il legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione (art.13 TUS).
L’attestazione deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.
L’alienazione in tutto o in parte dei beni, prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato, determinano l’inclusione
dei beni nell’attivo ereditario. L’Amministrazione dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ne dà immediata comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per i territori della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ai suddetti adempimenti gli organi rispettivamente competenti.
I beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all’apertura della successione sono esclusi dall’attivo ereditario e sono esenti dalla sola imposta di successione.

BOSCHI IN TERRENI MONTANI COD. N
I trasferimenti ad ascendenti, discendenti e coniugi aventi ad oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi in terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni.
L’ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

IMMOBILI DEMOLITI O DICHIARATI INAGIBILI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI COD. H
Rientrano in tale codifica gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi calamitosi per i quali sono state emanate specifiche disposizioni agevolative, quali ad esempio:
• per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• per il crollo del tratto dell’autostrada A10 nel Comune di Genova, verificatosi il 14 agosto 2018, come previsto nel Decreto Legge del 28/09/2018 n.109.
La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla) anche nel caso in cui a richiedere di fruire dell’agevolazione sia il dichiarante.
Tali immobili non sono soggetti ad imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo e alla tassa ipotecaria.
L’agevolazione spetta solo per le successioni di persone fisiche sempre che al momento dell’apertura delle stesse l’immobile non è stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte. Per gli immobili ubicati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l’agevolazione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano (ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione di tale dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 l’agevolazione si applica se viene dimostrato, con apposita perizia asseverata (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla), il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

FONDI RUSTICI IN TERRENI MONTANI ED IMMOBILI IN COMUNITÁ MONTANE INSERITI
IN PIANI DI SVILUPPO COD. M
I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.
Oltre ai suddetti requisiti di carattere oggettivo è necessario che i beneficiari siano coltivatori diretti.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, nonché ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.
I proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi decadono dai benefici di cui sopra.
Per terreni montani si considerano:
• i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle
catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
• i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
• i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L’ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

Fonte: Tratto da "Fascicolo 1, Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali" Agenzia delle entrate.